MOG MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

di www.essereora.it

Questo Sito Web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 


Titolare del Trattamento dei Dati

SATI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA

con sede legale in via P. Della Stua, 33 - Udine

P.IVA: IT03155060308 e C.F.: 03155060308

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla SSD denominata

"Sati società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (di seguito, "società"), come previsto dal

comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dal

CSEN APS.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della società, indipendente dalla

disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere

aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi

Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del

C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello è quello di di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che

assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano

l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale

di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sulla

homepage del sito della società, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Safeguarding

Office del CSEN raggiungibile via mail all'indirizzo salvaguardi@csen.it, insieme alla nomina del

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato direttamente dalla società.

Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;

- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di

discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere,

orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica,

intellettiva, relazionale o sportiva;

- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato

sportivo.

Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all'attività sportiva, in

forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli

indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello,

il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di

ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle

condotte discriminatorie adottato dal CSEN APS.

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la

sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità

e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato

attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento,

schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente

o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del

tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore

performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati,

infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono

il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale,

sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti

possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché

richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere

od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante

o umiliante;

- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto

o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o

negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali

inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei

doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o

condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che

venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel

persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del

tesserato;

- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed

emotivo;

- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare

liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti

di riti contrari al buon costume;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo

individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri

strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di

uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche

consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un

tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra

cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance

sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti

posseduti dalla vittima);

- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto

discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico,

prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento

sessuale.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona

e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L'assemblea dei soci della società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni,

con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché

per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i tesserati.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e

possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà

selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di

gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari

informativi organizzati dal CSEN APS al quale la società è affiliata.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti,

designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non

colposi.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all'interno della società svolge funzioni di vigilanza circa

l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali

segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni

ispettive.

Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri della società sulle questioni di

safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i

membri della società per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la

registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni

riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo

riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio di amministrazione potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di

mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche della società relative alla protezione dei

minori.

Uso degli spazi della società

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla società durante gli

allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro

delegati. Presso le strutture in gestione o in uso alla società devono essere predisposte tutte le misure

necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli

atleti e alle atlete della società. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso

agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un

tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli 8 anni di

età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso

sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di

manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di

primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei

confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente

almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere,

eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i

tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e

l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli

atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire

l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente

modello.

Inclusività

La società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive

dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità,

età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione

patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

La società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o

società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-

relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive

dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la società loro coetanei.

La società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista

economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività della società anche

mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con

enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri

tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro

abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla società tramite comunicazione a voce o via posta

elettronica all'indirizzo email satissdsafeguarding@gmail.com La password di accesso a tale indirizzo

email sarà in possesso esclusivamente del Responsabile.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al

Safeguarding Office CSEN per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie

all'indirizzo email salvaguardia@csen.it

In caso di gravi comportamenti lesivi la società deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle

forze dell'ordine.

La società deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di

vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;

- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne

costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle

molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne

costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle

molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere

il rapporto di fiducia tra l'autore e la società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un

reato;

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

- violazione degli obblighi di informazione nei confronti della società;

- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei

confronti dei destinatari del presente modello;

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi

collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra

l'autore della violazione e la società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo

e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di

imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo

all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta

dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno

eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di

responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le

altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello

attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla società.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello,

inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della società, e della documentazione

che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle

molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti

disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono

essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

- risoluzione del contratto.

Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore

che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela

dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di

discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle

prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo,

durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o

violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei

minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di

discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non

conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza

esterna;

3. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda

fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento

inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli

articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter,

609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che abbiano violato

i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati

condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,

600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-

undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la

distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle

informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi,

violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari della società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono

essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

- rescissione del rapporto di volontariato.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori

retribuiti".

Obblighi informativi e altre misure

La società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi,

violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla

homepage del sito istituzionale (ove sia possibile e l'Affiliata abbia sito internet).

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la società deve

darne comunicazione via posta elettronica a tutti i soci e a tutti i tesserati, nonché collaboratori e

volontari. La società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del

nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché fornire i

moduli per formulare la segnalazione.

La società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro

abusi, violenze e discriminazioni ed al Safeguarding Office del CSEN APS raggiungibile all'indirizzo

mail salvaguardia@csen.it. La società deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee

informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

La società deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi

finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. La società

deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la

responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche

misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in

occasione di manifestazioni sportive.

La società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità

genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dal

CSEN APS.

Adottato il 17.09.2024